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Volontariato ed enti locali: storie di evoluzione e contraddizione di Paola Mammarella




Sussidiarietà orizzontale come nuova forma di sovranità popolare. È l’obiettivo degli enti di volontariato, rappresentati dal Centro Servizi San Nicola, che iniziano a rapportarsi in modo diverso alle istituzioni. Nella nuova concezione di welfare i cittadini si trasformano in strumenti che generano risorse, senza essere considerati i destinatari di misure intraprese da uno stato paternalista. “Il terzo settore”, afferma Sandra Gernone del CSV, “possiede risorse di cui lo Stato non dispone”. Le istituzioni attingono dal bacino dei volontari.

Conoscendo meglio le peculiarità territoriali le associazioni possono offrire risposte diversificate e arrivare a gestire determinati servizi pubblici, soggiacendo al controllo dell’Ente pubblico. Perché sia possibile una collaborazione con le istituzioni le realtà associative devono essere riconosciute. Possibile se rispondono a determinati requisiti, in primo luogo l’iscrizione nei registri regionali. Di fondamentale importanza anche l’assenza dello scopo di lucro, la democraticità e l’obbligo di presentare e approvare un bilancio. Con la legge quadro 261 del ’91 è stato stabilito che le associazioni sono chiamate a integrare la funzione pubblica in base alle proprie capacità.

Si è trattato del primo riconoscimento ufficiale del volontariato da parte dello Stato. In Puglia le successive norme regionali si sono soffermate prevalentemente sulle modalità di finanziamento e formazione. Sono previste convenzioni solo per regolare prestazioni in strutture pubbliche.

Un panorama riduttivo che, a detta di Roberto D’Addabbo del CSV, regola l’incidenza del volontariato nel settore pubblico, senza prevedere l’offerta di servizi anche all’esterno delle istituzioni. Grande chiarezza anche sulla natura delle convenzioni, che non devono essere contratti a prestazioni corrispettive, ma accordi di collaborazione associativa per la condivisione di responsabilità e l’attivazione della sussidiarietà. Esplicite anche le modalità di redazione, che prevedono una prima parte indicante i criteri che hanno dato luogo alla scelta e una seconda con le modalità di organizzazione, accesso a documenti e locali pubblici e previsioni sullo svolgimento delle attività. Nuova linfa verso un welfare integrato è stata apportata dalla legge 328 del 2000 e dal successivo Decreto Ministeriale del 2001, che estendono il ruolo del volontariato anche alla fase di previsione e programmazione degli interventi. Numerose però le contraddizioni in un sistema nazionale caratterizzato dall’assenza di fondi delle associazioni, che spesso non possono garantire gli alti requisiti richiesti dalla Pubblica Amministrazione.
Peggiora la situazione un intricato panorama legislativo, in contrasto con la normativa europea. Secondo l’avvocato Felice Lorusso il codice civile esclude per gli enti di volontariato la possibilità di partecipare a gare pubbliche per l’assegnazione di servizi. Chance invece garantita dalla Corte di Giustizia Europea e dal Trattato dell’Unione Europea (TUE).

Lo sa bene la Regione Toscana che, dopo aver affidato mediante semplice accordo il servizio 118 all’organizzazione “Misericordia”, si è vista contestare l’illegittimità dell’atto perché lesivo della concorrenza. Secondo Bruxelles la Regione avrebbe dovuto bandire una gara pubblica, non contemplata dalle norme italiane, che si sono poste l’obiettivo dell’emersione delle associazioni secondo un percorso frettoloso che le promuove senza regolarle. Nonostante sia assodato il rango superiore delle leggi comunitarie urge una soluzione. Per dare certezza a un panorama in evoluzione senza compromettere i servizi erogati.

tratto da: http://www.barilive.it




inserimento in data 4 Marzo 2008







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